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Diventare Radioamatori
COME DIVENTARE RADIOAMATORE
Diventare Radioamatore
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Leggi che disciplinano il
Servizio di Radioamatore in Italia
D.P.R. 5 agosto 1966 - n. 1214
Art. 2 - Patente dl operatore per stazione d
radioamatore
Per ottenere la concessione di
impianto ed esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
richiedente sia in possesso della patente di operatore che viene rilasciata dai
Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, normalmente a seguito di
esami da effettuarsi avanti a Commissioni Costituite presso i Circoli stessi
secondo le nonne di cui al successivo articolo 3.
Possono essere esonerati da alcune o da tutte le prove di esami gli aspiranti in
possesso di titolo o documenti dai quali risulti ufficialmente comprovata la
conoscenza delle materie che formano oggetto delle prove stesse, e coloro che,
per chiara fama o per studi effettuati e pubblicati, siano giudicati idonei.
(omissis)
Art. 3 - Esami
Di norma, le sessioni di esame per il
conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore saranno
tenute nel mese di dicembre di ogni anno.
Le Commissioni esaminatrici saranno nominate dal Direttore centrale per i
Servizi radioelettrici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e
saranno composte per ogni sede di Circolo costruzioni telegrafiche e
telefoniche: dal Direttore del Circolo, che assumerà le finzioni di presidente,
da un funzionario postelegrafonico esperto radiotecnico, da un rappresentante
del Ministero della difesa designato da quel Ministero e da un esperto
dell’Associazione dei radioamatori legalmente riconosciuta.
(omissis)
Gli esami consisteranno:
-
In una prova scritta, per la quale sono
concesse tre ore di tempo, su un questionario composto da una o più domande
sulle questioni tecniche. legislative regolamentari e sulle nonne di esercizio
dei servizi radioelettrici internazionali, secondo il programma di cui
all’Allegato 1;
- In prove pratiche di trasmissione e
ricezione radiotelegrafica auricolare in codice Morse alla velocità di 40
caratteri al minuto.
Art. 10 - Norme d esercizio
-
L’esercizio della stazione di
radioamatore deve essere svolto in conformità delle nonne legislative e regola
vigenti e con l’osservanza delle prescrizioni della Convenzione internazionale
delle telecomunicazioni e dei regolamenti annessi.
-
E' vietato l’uso della stazione
di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, a meno che non si
tratti di persona munita di patente in proprio e sotto la diretta responsabilità
civile del titolare della stazione. In tal caso deve essere usato il nominativo
della stazione in cui si svolge la trasmissione e l’inizio e la fine della
trasmissione medesima devono essere effettuate dal titolare della stazione.
-
Le radiocomunicazioni devono
effettuarsi soltanto con altre stazioni di radioamatore italiane debitamente
autorizzate ovvero con stazioni di radioamatore estere, a meno che le competenti
Amministrazioni non abbiano notificato la loro opposizione.
-
Le emissioni dovranno essere
effettuate soltanto nelle bande di frequenza previste dall’art. 8, lettera e)
del presente regolamento (vedi tabella bande di frequenza).
-
Le radiocomunicazioni fra
stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro e solo
nelle lingue italiana, francese, inglese. spagnola, portoghese, tedesca e russa.
E ammesso l’impiego del codice Q e delle abbreviazioni internazionali previste
dalla I.A.R.U. (International Amateur Radio Union).
-
Le radiocomunicazioni devono
essere limitate allo scambio di messaggi di carattere tecnico riguardanti
esperimenti radioelettrici e ad osservazioni di carattere puramente personale
che, per la loro scarsa importanza, non giustifichino l’uso del servizio
pubblico delle telecomunicazioni.
-
All'inizio e alla fine delle
trasmissioni, nonché ad intervalli di cinque minuti nel corso di esse, dovrà
essere ripetuto il nominativo della stazione emittente.
-
E vietato ai radioamatori di far
uso del segnale di soccorso, nonché di impiegare segnali che possano dar luogo a
falsi allarmi.
-
E vietato ai radioamatori di
intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere ed in ogni caso
è vietato trascrivere e fai conoscere a terzi il contenuto e l’esistenza dei
messaggi involontariamente captati.
-
Presso le stazioni di
radioamatore deve essere tenuto al corrente un registro nel quale saranno
annotate le indicazioni relative alla data, ora e durata delle singole
trasmissioni, le caratteristiche tecniche (frequenza potenza, tipo di
trasmissione), i nominativi delle stazioni corrispondenti, il contenuto delle
conversazioni effettuate, ecc. Le registrazioni devono essere fatte ad
inchiostro od a matita copiativa in modo chiaro e leggibile, senza spazi in
bianco, interlinee, trasporti in margine o abrasioni; le eventuali cancellature
dovranno essere eseguite in modo che le parole cancellate siano leggibili, i
fogli del registro di stazione debbono essere numerati e firmati dal
radioamatore, i registri dovranno essere tenuti a disposizione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni il quale ha la facoltà di richiederli in
qualsiasi momento o di esaminarli a mezzo di propri ispettori, e debbono essere
conservati almeno per l’intero anno solare successivo a quello in cui ha avuto
luogo l'ultima annotazione.
Art. 16 - Controllo sulle stazioni
I locali, gli impianti ed il
registro delle stazioni devono essere in ogni momento ispezionabili dai
funzionari incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
La licenza di radioamatore deve essere custodita presso la stazione e deve
essere esibita a richiesta dei funzionari incaricati della verifica o degli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
(omissis)
Allegato 1 - D.P.R. 5agosto 1996 n. 1214
Programma della prova teorica degli esami per il
conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore
A) Elettrologia ed elettronica
Carica elettrica - Campo elettrico - Capacità elettrica
e condensatore - Unità di misura delle capacità - Differenza di potenziale Forza
elettromotrice e relativa unità di misura - Corrente continua: unità di n della
corrente - Legge di Ohm - Resistenza elettrica - Unita di misura delle
resistenze - Effetti della corrente elettrica - Pila ed accumulatore - Induzione
elettromagnetica e relative leggi - Mutua induzione - Induttanza - Correnti
alternate: periodo, pulsazione, frequenza, ampiezza, valore medio, valore
efficace.
Legge di Ohm perla corrente alternata, sfasamento fra tensione e corrente,
potenza apparente, potenza reale e fattore di potenza.
Correnti non sinusoidali: componenti armoniche.
Effetti fisiologici della corrente elettrica - Norme di protezione e di
soccorso.
Trasformatori elettrici.
Strumenti ed apparecchi di misura: amperometri e voltmetri per corrente continua
e per corrente alternata - wattmetri.
B) Radiotecnica - Telegrafia -
Telefonia.
Resistenza, induttanza e capacità concentrate -
Resistenza, induttanza e capacità distribuite - Comportamento dei circuiti
comprendenti resistenze. induttanza e capacità al variare della frequenza.
Risonanza elettrica - Risonanza serie e parallelo di un circuito, Risonanza di
due circuiti accoppiati.
Tubi elettronici: tipi, caratteristiche costruttive, curve caratteristiche,
impiego dei tubi elettronici nelle apparecchiature radioelettriche trasmittenti
e riceventi. Raddrizzatori Semiconduttori - Transistor.
Principali caratteristiche elettriche e costruttive dei trasmettitori grafici e
radiotelefonici e delle relative antenne.
Tipi di emissioni radioelettriche.
Nozioni principali sulla propagazione nello spazio delle onde elettromagnetiche
in funzione della loro lunghezza.
Ondametri. Nozioni di telegrafia e telefonia - Telegrafo Morse - Microfono -
Telefono - Altoparlante.
C) Regolamento internazionale delle
radiocomunicazioni Ginevra 1979 (così modificato rispetto al regolamento UIT
di Ginevra 1959. in vigore allorché ha emanato il D,P.R. 5agosto1966 n. 1214).
Art. 1 - Definizioni:
servizio d'amatore frequenza assegnata ad una stazione - tolleranza di frequenza
- larghezza di una banda occupata da una emissione - potenza di un
radiotrasmettitore.
Art. 2 - Nomenclatura delle bande di frequenza.
Art. 4 (ex art. 2) - Designazione delle emissioni - classi dl dimissione
- larghezza di banda.
Art. 5 (ex art 12)- caratteristiche tecniche degli apparati e delle
emissioni.
Art. 6 (ex art. 3) - Norme generali per l’assegnazione e l’impiego delle
frequenze.
Art. 8 (ex art. 5) - ripartizione delle bande di frequenza - divisione
del mondo in Regioni 1 - 2 - 3.
Art. 18 (ex art. 14) - Disturbi.
Art. 19 (ex art. 14) - Prove.
Art. 20 (ex art. 13) - Controllo internazionale delle emissioni.
Art. 21 (ex art. 16) - Rapporti sulle infrazioni.
Art. 22 (ex art. 15) - Procedura contro i disturbi.
Art. 24 (ex art. 15) - Licenze.
Art. 25 (ex art. 19) - Sez. seconda - Attribuzione delle serie
internazionali - assegnazione degli indicativi di chiamata.
Art. 32 (ex art. 41) - Servizio d'Amatore e Servizio d’Armatore via
Satellite.
Appendice 14 (ex Appendice 13) - Abbreviazione e segnali diversi da
usare nelle comunicazioni radiotelegrafiche - codice Q.
D.P.R. 28 dicembre 2001 - n.
300
Art. 32. - Definizione
-
L’attività di radioamatore
consiste nel!’espleta mento di un servizio, svolto, in linguaggio chiaro o con
l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano con
seguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse
di natura economica.
-
L’attività di radioamatore può
essere svolta, al di fuori della sede dell’impianto, con appurato portatile
anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Art. 33. - Patente
-
Per conseguire l’autorizzazione
generale per l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è necessario
che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all’articolo 34.
-
Per il conseguimento delle
patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
Art. 34. - Tipi di autorizzazione
-
L’autorizzazione generale per
l’impianto o l’esercizio di stazione di radioamatore è di due tipi: classe A e
classe B, corrispondenti, rispettivamente, alle classi I e 2 previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta 0ffmia 5 del
7 gennaio 1991.
-
Il titolare di autorizzazione
generale di classe A è abilitato all’impiego di tutte le bande di frequenze
attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio
di radioamatore ed a! servizio di radioamatore via satellite con potenza massima
di 500 Watt.
-
Il titolare di autorizzazione
generale di classe B è abilitato all’impiego delle stesse bande di frequenza di
cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
massima di 50 Watt.
Art. 35. - Requisiti
-
L’impianto o l’esercizio della
stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
-
abbia la cittadinanza di uno dei
Paesi dell'unione europea o dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali
siano interconi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
-
abbia età non inferiore a sedici
anni;
-
sia in possesso della relativa
patente;
-
non abbia riportato condanne per
delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato
sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei
provvedimenti e sempreché non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 36. - Dichiarazione
-
La dichiarazione di cui
all’articolo 8, commi I e 2, riguarda:
-
cognome, nome, luogo e data di
nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
-
indicazione della sede
dell’impianto;
-
gli estremi della patente di
operatore;
-
il numero ed i tipi di apparati
da utilizzare fissi, mobili e portatili;
-
il nominativo già acquisito, come
disposto dal l’articolo 37, comma 2;
-
il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 35.
-
Alla dichiarazione sono allegate:
-
l’attestazione del versamento dei
contributi dovuti per istruttoria e per verifiche e controlli;
-
per i minorenni non emancipati,
la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da
parte di chi esercita la patria potestà o la tutela.
Art. 37. - Nominativo
-
A ciascuna stazione di
radioamatore è assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che
non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
-
Il nominativo deve essere
acquisito dall’interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui
all’articolo 36. da inoltrare entro trenta giorni dall’assegnazione del
nominativo stesso.
Art, 38. - Attività di radioamatore
all’estero
-
I cittadini di Stati appartenenti
alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle tele
comunicazioni (CEPT), che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi
della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o
installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel
rispetto delle norme vigenti in Italia.
-
I soggetti di cui all’articolo
35, comma I, lettera a), che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT,
possono richiedere all’organo competente del Ministero delle comunicazioni
l’attestazione della rispondenza della autorizzazione generale alle prescrizioni
dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni l°
dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 991.
-
L’impianto o l’esercizio della
stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero,
è soggetto all’osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel
Paese visitato
Art. 39. - Calamità - contingenze particolari
-
L’Autorità competente può, in
caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti
oltre i limiti stabiliti dall’articolo 32.
Art. 40. - Assistenza
-
Può essere consentita ai
radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di
manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione al Ministero delle
comunicazioni del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località,
della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 43. - Ascolto
-
È libera l‘attività di solo
ascolto sulla gamma di frequenze attribuite al servizio di radioamatore.
N.B.: La domanda, da
redigere in carta legale, per ottenere la patente di radioamatore sia di classe
A che di classe B potrà essere inoltrata al competente ispettorato territoriale
della regione nella quale si ha la residenza.
La Nostra Associazione organizza dei corsi di
preparazione agli esami di radioamatore.
Per Ulteriori Informazioni mandare un'e-mail a
salerno@associazione-era.it
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BANDE D FREQUENZE
ATTRIBUITE IN ITALIA AL SERVIZIO DI RADIOAMATORE |
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D.M. 28 FEBBRAIO 2000 - SUPPL.
ORDINARIO N°45 ALLA G.U. N°65 DEL 18 MARZO 2000 |
| Banda attribuita |
Lunghezza d'onda |
Banda |
Servizio |
NOTE |
Onde |
| 135,7 |
138.8 kHz |
##### |
2177,07 m |
2200
m |
Secondario |
Max 1 W eirp |
kilometriche |
|
1830 |
1850 kHz |
163.93 |
162,16 m |
160,16 m |
Esclusivo |
|
ettometriche |
|
3500 |
3800kHz |
85,71 |
78,95 m |
80 m |
Secondario |
Più servizio satelliti |
decametriche |
|
700 |
7100kHz |
42,86 |
42,25 m |
40 m |
Esclusivo |
|
|
|
10,1 |
10,15 MHz |
29,7 |
29,55 m |
30 m |
Secondario |
|
|
|
14 |
14,25 MHz |
21,43 |
20,91 m |
20 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
14,25 |
14,35MHz |
21,43 |
20,91 m |
20 m |
Esclusivo |
|
|
|
18,068 |
18,168 MHz |
16,6 |
16,51 m |
17 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
21 |
21,45 MHz |
14,29 |
13,99 m |
15 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
24,89 |
24,99 MHz |
12,05 |
12,00 m |
12 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
28 |
29,7 MHz |
12,71 |
10,10 m |
10 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
50 |
51 MHz |
6 |
5,88 m |
6 m |
Secondario |
|
|
|
144 |
146 MHz |
2,08 |
2,05 m |
2 m |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
430 |
432 MHz |
69,77 |
69,44 cm |
70 cm |
Secondario |
|
centrimetiche |
|
432 |
434 MHz |
69,44 |
69,12 cm |
70 cm |
Secondario |
|
|
|
435 |
436 MHz |
68,97 |
68,80 cm |
70 cm |
Primario |
Più servizio satelliti |
|
|
436 |
438 MHz |
68,8 |
68,50 cm |
70 cm |
Secondario |
Solo servizio satellite |
|
|
1240 |
1245 MHz |
24,19 |
24,10 cm |
23 cm |
Secondario |
|
|
|
1267 |
1270 MHz |
23,68 |
23,62 cm |
23 cm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
1270 |
1298 MHz |
23,15 |
23,11 cm |
23 cm |
Secondario |
|
|
|
2300 |
2440 MHz |
13,03 |
12,97 cm |
13 cm |
Secondario |
|
|
|
2440 |
2450 MHz |
12,3 |
12,24 cm |
13 cm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
2650 |
5670 MHz |
5,31 |
5,30 cm |
5 cm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
5760 |
5770 MHz |
5,21 |
5,20 cm |
5 cm |
Primario |
|
|
|
5830 |
5850 GHz |
5,15 |
5,13 cm |
5 cm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
10,3 |
10,45 GHz |
2,91 |
2,87 cm |
3 cm |
Secondario |
|
|
|
10,45 |
10,5 GHz |
2,87 |
2,86 cm |
3 cm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
24 |
24,05 GHz |
1,24 |
1,24 cm |
1,5 cm |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
47 |
47,2 GHz |
6,38 |
6,36 mm |
7 mm |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
75,5 |
76 GHz |
3,97 |
3,95 mm |
4 mm |
Primario |
Più servizio satelliti |
millimetriche |
|
76 |
81 GHz |
3,95 |
3,70 mm |
4 mm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
119,98 |
120,02 GHz |
2,5 |
2,49 mm |
2,5 mm |
Secondario |
|
|
|
142 |
144 GHz |
2,11 |
2,08 mm |
2 mm |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
144 |
149 GHz |
2,08 |
2,01 mm |
2 mm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
241 |
248 GHz |
1,24 |
1,20 mm |
1,2 mm |
Secondario |
Più servizio satelliti |
|
|
248 |
250 GHz |
1,21 |
1,20 mm |
1,2 mm |
Esclusivo |
Più servizio satelliti |
|
|
|
|